RilancimpresaFVG art. 30 (imprese in difficoltà)
Concessione di contributi per il supporto delle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività (articolo 30, legge regionale 20 febbraio 2015, n.3)
Riferimenti normativi
Legge regionale n. 3 del 20/02/2015, art. 30
Regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione del 21/12/2015 n. 0256/Pres. (clicca qui per scaricare)
Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»)
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le imprese in difficoltà che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 le quali:
hanno registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell’ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicità del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell’impresa oppure
hanno beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarietà difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa.
Per poter beneficiare dei contributi le predette imprese devono:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
b) essere attive;
c) avere sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Aree di applicazione
Regione Friuli Venezia Giulia
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte all’acquisizione di consulenze finalizzate all’elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell’impresa.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un’attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento.
Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione della rendicontazione, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.
Agevolazioni
L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro (non si computano le spese relative alla certificazione della rendicontazione).
Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 50.000,00 euro.
Scadenza
Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente in conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore 9.15 del giorno 11/07/2016 e fino alle ore 16.30 del giorno 30/09/2016.
Procedure
Le domande (clicca qui per scaricare il modello di domanda e clicca qui per scaricare la nota informativa) sono istruite su base provinciale secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, applicando i criteri valutativi previsti dal Regolamento.
La domanda, in bollo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente, utilizzando la modulistica pubblicata sul presente sito, dovrà essere inviata dalla casella Pec dell’impresa richiedente, all’indirizzo PEC della Camera di Commercio competente per territorio.
Camera di Commercio di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio di Udine: contributi@ud.legalmail.camcom.it
La domanda si considera validamente inviata se:
è trasmessa mediante la casella PEC dell’impresa richiedente;
è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss come attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa.
Alle domande devono essere allegati:
– Relazione illustrativa dell’iniziativa/e (Allegato 1);
– Quadro riepilogativo della spesa (Allegato 2);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola impresa, media impresa (Allegato 3);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato 4);
– Dichiarazione/i sostitutiva/e di atto notorio attestante la concessione di aiuti in «de minimis» da parte delle altre imprese facenti parte della medesima “impresa unica” di cui fa parte la suddetta impresa (Allegato 4bis) ;
– Preventivi di spesa (ai fini della verifica di congruità con l’ammontare dell’incentivo richiesto);
– Curriculum/curricula aziendale/i dell’impresa/e dalla/dalle quali sono acquisiti i servizi di consulenza finalizzata all’elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Regolamento;
– Curriculum/curricula vitae del/i professionista/i dal quale/i sono acquisiti i servizi di consulenza finalizzata all’elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Regolamento;
– Eventuali altri allegati;
– Documenti relativi al rating di legalità;
– Documenti relativi al contratto di rete.
Le domande presentate con modalità diverse nonché le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quello pertinente indicato nella nota informativa Unioncamere FVG e sopra richiamato, non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell’art. 13 comma 11 del Regolamento.
La casella Pec da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell’impresa istante, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo presentata (inammissibilità, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richieste di integrazione, etc.).
Ciascuna impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell’agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:
le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012, che prevede che ” Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”;
il divieto generale di contribuzione previsto dall’art. 31 della LR 7/2000;
tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.
Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.
Con la creazione della CCIAA Venezia Giulia è stata creata la PEC del nuovo ente camerale.
La nuova PEC è: cciaa@pec.vg.camcom.it.
Pertanto le rendicontazioni relative alle domande di contributo devono essere inviate al nuovo indirizzo PEC.
Rendicontazione e modalità di pagamento delle spese
Per la rendicontazione, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, l’impresa beneficiaria presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall’impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
d) relazione rilasciata dai soggetti che hanno reso le attività previste dall’articolo 6, comma 1, descrittiva della prestazione eseguita.
La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell’IVA. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa.
Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.
A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell’incentivo, l’impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l’iniziativa che beneficia dell’incentivo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
Si rinvia all’art. 21 del Regolamento per ulteriori indicazioni relative alle modalità di rendicontazione.
Contatti
Cristiana Basile
Tel. 040 6701512
Francesco Auletta
Tel. 040 6701400
Email: contributi@ariestrieste.it