RilancimpresaFVG art. 31 (nuove cooperative)
Concessione di contributi a sostegno dell’autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario (articolo 31, legge regionale 20 febbraio 2015, n.3)
Riferimenti normativi
Legge regionale n. 3 del 20/02/2015, art. 31
Regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione del 21/12/2015 n. 0256/Pres. (clicca qui per scaricare)
Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»)
Beneficiari
Possono Possono beneficiare dei contributi le cooperative che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 nelle quali la maggioranza assoluta numerica dei soci è costituita da lavoratori colpiti dalle crisi.
Per lavoratori colpiti dalle crisi si intendono i soggetti che al momento dell’instaurazione del rapporto associativo con la cooperativa:
risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di:
1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
1.5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall’omesso versamento dei contributi previdenziali;
risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attività lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo;
risultavano posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione);
Per poter beneficiare dei contributi le predette cooperative, al momento della presentazione della domanda, devono:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, da non oltre 36 mesi (anche non attive);
b) avere sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Sono escluse dall’incentivazione le cooperative destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
Aree di applicazione
Regione Friuli Venezia Giulia
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:
a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l’attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;
b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l’affiancamento e l’accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA:
a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l’acquisizione delle consulenze specialistiche, le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un’attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 27/2007;
b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a tempo, le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese, in forza di un contratto di prestazione d’opera, per il periodo massimo di 24 mesi.
Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione della rendicontazione, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.
Sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda, in esito al primo avviso.
Agevolazioni
L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro (non si computano le spese relative alla certificazione della rendicontazione).
Il limite massimo del contributo concedibile è pari a:
a) 50.000,00 euro nel caso di acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l’attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;
b) 70.000,00 euro acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l’affiancamento e l’accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.
Scadenza
Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente, in conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore 9.15 del giorno 20/07/2016 e fino alle ore 16.30 del 10/10/2016.
Procedure
Le domande sono istruite su base provinciale secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, applicando i criteri valutativi previsti dal Regolamento.
La domanda (scarica il modulo e la nota informativa), in bollo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente, utilizzando la modulistica pubblicata sul presente sito, dovrà essere inviata dalla casella Pec dell’impresa richiedente, all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e di seguito indicato:
Camera di Commercio di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio di Udine: contributi@ud.legalmail.camcom.it
La domanda si considera validamente inviata se:
è trasmessa mediante la casella PEC dell’impresa richiedente;
è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss come attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa.
Alle domande devono essere allegati:
Relazione illustrativa dell’iniziativa/e (Allegato 1);
– Quadro riepilogativo della spesa (Allegato 2);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola impresa, media impresa (Allegato 3);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato 4);
– Dichiarazione/i sostitutiva/e di atto notorio attestante la concessione di aiuti in «de minimis» da parte delle altre imprese facenti parte della medesima “impresa unica” di cui fa parte la suddetta impresa (Allegato 4bis);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’elenco e i dati relativi ai lavoratori colpiti dalla crisi (Allegato 5)
– Preventivi di spesa (ai fini della verifica di congruità con l’ammontare dell’incentivo richiesto);
– Curriculum/curricula aziendale/i dell’impresa/e dalla/dalle quale/i sono acquisiti i servizi di consulenza ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento;
– Curriculum/curricula vitae del/i professionista/i dal quale/i sono acquisiti i servizi di consulenza ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento;
– Eventuali altri allegati;
– Documenti relativi al rating di legalità;
– Documenti relativi al contratto di rete.
Le domande presentate con modalità diverse nonché le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quello pertinente indicato nella nota informativa Unioncamere FVG e sopra richiamato, non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell’art. 13 comma 11 del Regolamento.
La casella Pec da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell’impresa istante, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo presentata (inammissibilità, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richieste di integrazione, etc.).
Ciascuna impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell’agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:
– le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012, che prevede che ” Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”;
– il divieto generale di contribuzione previsto dall’art. 31 della LR 7/2000;
– tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.
Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali. dds .
Rendicontazione e modalità di pagamento delle spese
Per la rendicontazione, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, l’impresa beneficiaria presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall’impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
d) relazione rilasciata dai soggetti che hanno reso le attività previste dall’articolo 9, comma 1 lettere a) e b), descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b).
La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell’IVA. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa.
Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.
A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell’incentivo, l’impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l’iniziativa che beneficia dell’incentivo.
Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
Si rinvia all’art. 21 del Regolamento per ulteriori indicazioni relative alle modalità di rendicontazione.
A chi rivolgersi
Link utili
Unioncamere: www.fvg.camcom.it
Camera di Commercio di Gorizia: www.go.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone: www.pn.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste: www.ariestrieste.it
Camera di Commercio di Udine: www.ud.camcom.it
Contatti
Cristiana Basile
Tel. 040 6701512
Francesco Auletta
Tel. 040 6701400
Email: contributi@ariestrieste.it